Art. 606 – Codice di procedura penale – Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità [63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526], di inammissibilità [41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4];
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [593].

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello [611].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13809/2015

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Cass. pen. n. 12406 del 24 marzo 2015

È inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

Cass. civ. n. 2261/2015

La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.

Cass. civ. n. 51253/2014

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Cass. pen. n. 38143 del 17 settembre 2014

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, trattandosi di gravame proposto in violazione del criterio di specificità dei motivi enunciato dall'art. 581 cod. proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali può essere presentato a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 18432/2014

Non è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 5 luglio 2011 nel caso Dan/Moldavia -, per avere la sentenza di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza nuova escussione dei testi, trattandosi censura riconducibile, con adattamenti, alla nozione di "vizio di violazione di legge" di cui all'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell'art. 581 c.p.p..

Cass. civ. n. 5615/2014

Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Fattispecie in cui era stata disposta perizia collegiale in grado di appello).

Cass. civ. n. 3560/2014

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.

Cass. civ. n. 8521/2013

n tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali.

Cass. civ. n. 44992/2012

È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita.

Cass. civ. n. 43526/2012

La ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., perché è una prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente un'efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria.

Cass. civ. n. 42950/2012

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.

Cass. civ. n. 14525/2009

In tema di patteggiamento, pur dovendosi ribadire il principio secondo cui può costituire motivo di ricorso per cassazione la errata qualificazione giuridica del fatto, devesi tuttavia rtienere che tale possibilità sia limitata ai soli casi di errore manifesto o di palese incongruità e che, inoltre, trattandosi di ricorso proposto dall'imputato, esso debba essere sostenuto da un riconoscibile, concreto interesse. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato secondo cui il fatto a questi addebitato sarebbe stato erroneamente qualificato come furto aggravato da destrezza, osservando che, a parte la non assoluta insostenibilità di tale qualificazione, sarebbe stata comunque configurabile, in luogo di detta aggravante, quella del mezzo fraudolento).

Cass. civ. n. 38947/2008

Nel procedimento di esecuzione non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. d ) c.p.p., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio.

Cass. civ. n. 37173/2008

La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d ), c.p.p., quando si tratta di una «prova decisiva » ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui, a fronte di una prova già acquisita mediante accertamento peritale, si è ritenuta priva del carattere di decisività la deduzione della testimonianza della persona offesa, al fine di metterla a confronto con l'imputato ).

Cass. civ. n. 35889/2008

In tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale.

Cass. civ. n. 35375/2007

Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all'impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza. (Fattispecie nella quale il ricorso, con cui si eccepiva unicamente l'illegittimità costituzionale della normativa sul condono edilizio in relazione alla inapplicabilità alle ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, è stato dichiarato inammissibile, versandosi in caso di opera comunque non condonabile).

Cass. civ. n. 20529/2007

Il ricorso dell'imputato contro il provvedimento di riesame da lui richiesto non può dedurre questione di motivazione su un punto specifico della motivazione dell'ordinanza, che ha disposto l'applicazione della misura confermata, se non l'abbia già proposta in sede di riesame. (Mass. redaz.). .

Cass. civ. n. 39731/2006

Il nuovo testo dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha «attratto» nell'area del vizio di motivazione la «contraddittorietà» della stessa, ha ampliato l'orizzonte conoscitivo cui il giudice di legittimità può riferirsi per operare la verifica circa la sussistenza del vizio, sì da ricomprendervi, oltre «il testo del provvedimento impugnato», anche «gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», e consente ora il sindacato sul cosiddetto travisamento del fatto, che in precedenza era rimasto escluso dal sindacato di legittimità proprio perché presupponente verifiche comparative esorbitanti rispetto al testo del provvedimento impugnato. In questa prospettiva, proprio per consentire il sindacato del giudice di legittimità e, quindi, perché possa rilevarsi l'eventuale «contraddittorietà» della motivazione, occorre che siano dedotti in cassazione - indicando specificamente nei motivi di ricorso la genesi ex actis - i dati di fatto emergenti dagli atti processuali che il giudice di merito ha omesso di considerare, incorrendo in un errore di giudizio.

Cass. civ. n. 31391/2005

Il principio, frutto di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, nelle questioni processuali, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, non comporta che, quando l'accertamento di un denunciato vizio in procedendo implichi o presupponga l'accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o all'atto processuale isolatamente considerati, la Corte di cassazione, nella valutazione di tali elementi, quali risultanti dalla decisione di merito, non incontri gli stessi limiti che incontra allorché si tratti di valutare fatti dai quali dipenda l'applicazione di norme sostanziali. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 13096/2005

L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto e il giudice lo aveva recepito nella sentenza emessa ex articolo 444 del c.p.p., comporta il venir meno della possibilità per il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento) di definire nuovamente con sentenza il procedimento sulla base di quel medesimo accordo, che non può più considerarsi giuridicamente esistente, non essendosi validamente perfezionata la procedura di legge a seguito dei vizi riscontrati dal giudice di legittimità. Infatti, tale annullamento è pronunciato «senza rinvio» e con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare, in quella sede, o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo o no), oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. (Da queste premesse, la Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza del giudice di merito che, chiamato nuovamente a pronunciarsi a seguito di precedente annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di sentenza di «patteggiamento», aveva erroneamente inteso detto annullamento come pronunciato «con rinvio», ritenendo di potere e dovere semplicemente rivalutare la primigenia richiesta di applicazione di pena).

Cass. civ. n. 8411/2004

Sono ricorribili per cassazione i provvedimenti del magistrato di sorveglianza resi su reclamo avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono su diritti soggettivi dei detenuti. (Nella specie relativi a modalità di perquisizione personale).

Cass. civ. n. 7576/2004

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di «eccesso di potere» di cui alla lett. a) dell'art. 606 c.p.p., avendo il giudice esercitato un potere — quello relativo alla predisposizione della relazione sull'imputato — riservato all'amministrazione. (Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l'ordinanza, ex art. 620 lett. c) c.p.p.).

Cass. civ. n. 25080/2003

Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti).

Cass. civ. n. 17629/2003

L'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile né quale prova a carico né quale prova a discarico (art. 495, comma 2, c.p.p.) dell'accusato, non può essere ricondotto alla nozione di “prova decisiva” la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p.

Cass. civ. n. 12893/2003

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deduca non un vizio determinato da inesatta percezione della realtà nella quale sia incorsa la Corte di cassazione in sua precedente decisione, bensì un preteso errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario ed esattamente percepiti, essendo sottratto questo tipo di errore, configurabile, al più, come vizio di motivazione della sentenza, alla possibilità di impugnativa mediante ricorso ex art. 625 bis c.p.p.

Cass. civ. n. 15124/2002

In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte Suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla integrazione probatoria, disposta nel corso del giudizio abbreviato, prescinde dall'esame della motivazione che tale opzione ha sorretto.

Cass. civ. n. 10163/2002

In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza.

Cass. civ. n. 9045/2002

La rinuncia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.

Cass. civ. n. 42792/2001

In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità in procedimento incidentale de libertate, di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all'esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).

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