Art. 606 – Codice di procedura penale – Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità [63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526], di inammissibilità [41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4];
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [593].
2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello [611].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 57403/2018
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi.
Cass. civ. n. 35659/2018
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione l'atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
Cass. civ. n. 2757/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni dettate da circolari amministrative, trattandosi di norme interne che, in quanto espressione della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli, sottordinati, spiegano effetto soltanto nell'ambito dell'amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei.
Cass. civ. n. 19388/2018
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Cass. civ. n. 38431/2018
In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza.
Cass. civ. n. 8188/2018
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.
Cass. civ. n. 1927/2018
In tema di motivi di ricorso per cassazione e "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 16610/2017
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l'esclusiva legittimazione del Comune titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa).
Cass. civ. n. 11519/2017
In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (Nella fattispecie - relativa a ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza, in capo all'indagata, del delitto di intestazione fittizia di fondi ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, essendo i trasferimenti oggetto di contestazione intercorsi tra conti già in titolarità dell'intestatario fittizio - la S.C. ha escluso che il ricorrente potesse introdurre elementi di fatto, concernenti operazioni effettuate su detti conti prima del periodo contemplato dall'incolpazione, anche solo attraverso il richiamo di documenti indicati nel ricorso).
Cass. civ. n. 4672/2017
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 19218/2017
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, anche nel caso in cui, per effetto della prescrizione del reato maturata nel frattempo, sia precluso l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, dovendosi, comunque, riconoscere la sussistenza di un interesse della parte civile alla eliminazione della sentenza, al fine di ottenere in sede penale una sentenza di merito dichiarativa della prescrizione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale caso, sussiste sia un interesse mediato e formale, da spendersi nel processo penale ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia un interesse finale ad ottenere la pronuncia di merito da parte del giudice di appello).
Cass. civ. n. 19207/2017
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Fattispecie relativa ad esercizio in forma ambulante, senza titolo abilitativo, dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).
Cass. civ. n. 54281/2017
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Cass. civ. n. 47575/2016
Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
Cass. civ. n. 52517/2016
La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
Cass. civ. n. 13809/2015
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Cass. pen. n. 12406 del 24 marzo 2015
È inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.
Cass. civ. n. 2261/2015
La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.
Cass. civ. n. 44784/2015
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione delibera su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore del terzo titolare di una garanzia reale su un bene oggetto di confisca di prevenzione, può essere proposto ricorso per cassazione non solo per violazione di legge, ma anche per tutti i motivi previsti dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., compresi quelli relativi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 51253/2014
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Cass. civ. n. 50946/2014
Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 c.p.p., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).
Cass. pen. n. 38143 del 17 settembre 2014
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, trattandosi di gravame proposto in violazione del criterio di specificità dei motivi enunciato dall'art. 581 cod. proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali può essere presentato a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33451/2014
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
Cass. civ. n. 18432/2014
Non è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 5 luglio 2011 nel caso Dan/Moldavia -, per avere la sentenza di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza nuova escussione dei testi, trattandosi censura riconducibile, con adattamenti, alla nozione di "vizio di violazione di legge" di cui all'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell'art. 581 c.p.p..
Cass. civ. n. 5615/2014
Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Fattispecie in cui era stata disposta perizia collegiale in grado di appello).
Cass. civ. n. 3560/2014
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.
Cass. civ. n. 44765/2013
Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 35668/2013
In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), c.p.p., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio.
Cass. civ. n. 8521/2013
n tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali.
Cass. civ. n. 4875/2013
A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 c.p.p., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo.