Cass. pen. n. 20237 del 16 maggio 2016
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione.