Cass. pen. n. 5680 del 5 febbraio 2014

Testo massima n. 1


L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice militare in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata per avere l'imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali).

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