Art. 1 – Codice di procedura penale – Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [102 Cost.] secondo le norme di questo codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22067/2025
La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 21851/2025
In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 20393/2025
In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolo risulta disposto, è legittimato a dedurre l'insussistenza del "fumus commissi delicti", sotto il profilo dell'assenza del proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad appello cautelare reale).
Cass. civ. n. 18187/2025
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 7104/2025
Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre.
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 22988/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.
Cass. civ. n. 20751/2024
In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974,
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 17948/2024
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 6225/2024
La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).
Cass. civ. n. 4533/2024
In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ad "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica. (Fattispecie relativa a malfunzionamento limitato alla funzionalità di archiviazione cumulativa degli "ignoti seriali", non preclusivo della possibilità per il pubblico ministero di redigere e depositare singolarmente in forma telematica le richieste di archiviazione).
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1059/2024
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
Cass. civ. n. 43636/2023
disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 22937/2023
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 13539/2023
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto.
Cass. civ. n. 9015/2023
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 7029/2023
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
Cass. civ. n. 8896/2021
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/06/2018).
Cass. civ. n. 30143/2021
In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2021).
Cass. civ. n. 37876/2021
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell'ufficio per fronteggiare l'emergenza pandemica. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020).
Cass. civ. n. 46179/2021
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).
Cass. civ. n. 43117/2021
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. civ. n. 34993/2020
È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/01/2019).
Cass. civ. n. 10358/2020
In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 1626/2020
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/08/2019).
Cass. pen. n. 31601 del 15 settembre 2020
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica. (Qualifica opposizione il ricorso, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2019).
Cass. civ. n. 34955/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere, avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, al fine del riconoscimento della causa estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, più favorevole per l'imputato in caso di costituzione di parte civile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 11986/2020
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/03/2017).
Cass. civ. n. 7417/2020
In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/03/2019).
Cass. civ. n. 10167/2020
In tema di sentenza appellata sia dall'imputato che dal pubblico ministero, l'imputato ha diritto ad un duplice decreto di citazione per il giudizio di appello, oppure ad un unico decreto di citazione che lo renda edotto anche dell'impugnazione proposta contro di lui, la cui mancanza determina la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie l'appello del pubblico ministero. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2019).
Cass. civ. n. 27931/2020
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2019).
Cass. civ. n. 30185/2020
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 27132 del 13 agosto 2020
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).
Cass. civ. n. 28834/2020
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/09/2019).
Cass. civ. n. 32477/2020
E' affetta da nullità insanabile la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 37590/2020
In caso di nomina di un difensore d'ufficio e di successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato. (Vedi Sez. 1, n. 4295 del 27/07/1995, Rv. 202451-01; Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Rv. 200604-01) (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/02/2009).
Cass. civ. n. 11928/2020
L'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all'udienza preliminare, ancorché regolarmente citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi confronti faccia stato l'accertamento contenuto nella sentenza. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/05/2018).
Cass. civ. n. 14015/2020
La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione va verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che, in concreto, la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente arrecare la situazione di vantaggio perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'obiettivo del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe comunque imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.) (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 459/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato militare in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione. (Dichiara inammissibile, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 17/07/2019).
Cass. civ. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. civ. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 28912/2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2017).
Cass. civ. n. 19766/2019
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VARESE, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 28216/2019
In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto, di cui all'art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., deve contenere, ai fini della sua ammissibilità, le indicazioni relative all'addebito per cui si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare il detenuto e del legame di quest'ultimo con il tema d'indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. (In motivazione la Corte ha affermato che siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito dell'atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le ragioni dell'utilità dell'atto istruttorio). (Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA AVELLINO, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 24906/2019
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Cass. civ. n. 18270/2019
L'omessa allegazione al decreto di citazione diretta a giudizio del decreto presidenziale di fissazione del giorno e dell'ora di comparizione non ne determina la nullità quando le indicazioni contenute in quest'ultimo provvedimento vengano trasfuse nel decreto di citazione da notificarsi all'imputato. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/11/2017).
Cass. civ. n. 33481/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 07/02/2018).