Cass. pen. n. 916 del 15 maggio 1973
Testo massima n. 1
Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata.