Cass. pen. n. 3316 del 20 aprile 1983

Testo massima n. 1


Il rinvio dell'art. 459 codice penale alle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo quoad poenam; sicché per la individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate. Ne consegue che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'art. 455. Se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'art. 459. Così, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 459, bensì quella meno grave prevista dall'art. 464 (Fattispecie relativa all'applicazione di una marca da bollo contraffatta sulla patente di guida).

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