Cass. pen. n. 6788 del 10 maggio 1990

Testo massima n. 1


Nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dello straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, non è applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 81, L. 22 dicembre 1975, n. 685. Infatti, poiché l'art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato l'art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta), disponendo altresì che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accostamento della pericolosità sociale dell'autore del fatto, ne consegue che, riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale (art. 203 c.p.), senza il cui accertamento è illegittima l'applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE