Cass. pen. n. 2088 del 25 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Nel procedimento pretorile, se l'opponente al decreto penale ha chiesto il giudizio abbreviato ma non ha provveduto a notificare al P.M. ex art. 464 c.p.p., il decreto del pretore che fissa un termine entro il quale il P.M. stesso deve esprimere il suo consenso, non può farsi luogo al giudizio abbreviato. Ma non per questo l'opposizione può dichiararsi inammissibile e il decreto penale diventa esecutivo, giacché tra le cause di inammissibilità dell'opposizione elencate tassativamente nell'art. 461, secondo e quarto comma, c.p.p., non rientra l'inerzia processuale dell'opponente. In tal caso deve introdursi il rito ordinario davanti al pretore del dibattimento, come si evince dalla formulazione della norma di cui all'art. 560, secondo comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio ex art. 620, lett. d), c.p.p., l'ordinanza del pretore che, dichiarando il non luogo a procedere sulla richiesta del giudizio abbreviato, aveva altresì dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi