Cass. pen. n. 4731 del 13 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie degli altri procedimenti giurisdizionali, ivi compresa la disciplina circa la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni e in caso di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che le decisioni emesse in materia di misure alternative alla detenzione, una volta divenute definitive, impediscono di procedere a successivo riesame in relazione alla medesima situazione ed alle medesime condizioni già prospettate e decise. (Fattispecie in tema di richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà).

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