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Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 195 del 22 febbraio 1994

Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 195 del 22 febbraio 1994

Testo massima n. 1

Gli artt. 250 e 252 c.p.p., che disciplinano le perquisizioni locali ed il sequestro conseguente a perquisizione, devono essere interpretati in relazione alla disposizione generale di cui all’art. 247, primo comma dello stesso codice, che regola casi e forme delle perquisizioni. Alla stregua di tale norma è evidente che anche nelle ipotesi di provvedimenti di perquisizione e sequestro previsti dagli artt. 250 e 252 c.p.p., le cose da ricercare ed, eventualmente, da sequestrare, devono necessariamente essere o «corpo di reato» ovvero «cose pertinenti al reato»; da ciò consegue che la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni e i sequestri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 247, primo comma, già citato, devono tenere conto di tali caratteristiche delle cose oggetto dei provvedimenti medesimi e debbono, pertanto, specificare le imputazioni che sono a fondamento della ricerca di tali «corpi di reato» e delle «cose pertinenti al reato», mediante l’indicazione, sia pure sommaria ed approssimativa, delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici imputati in relazione ai quali si ricercano i corpi di reato e le cose pertinenti ai reati, senza, ovviamente, limitarsi alla mera indicazione degli articoli del codice penale che si assumono violati dall’indagato nei confronti del quale viene disposto il provvedimento di perquisizione personale o locale e di eventuale sequestro. [ In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità, per mancanza della motivazione richiesta dal combinato disposto degli artt. 247, secondo comma, e 125, terzo comma, c.p.p., di un provvedimento di perquisizione locale e sequestro emesso dal P.M. in cui ci si limitava ad affermare che si procedeva in ordine ai delitti previsti e puniti dagli artt. 416 c.p., 1 e 2, L. 25 gennaio 1982, n. 17, ipotizzandosi attività illecite commesse nell’ambito di associazioni massoniche, senza specificare, neppure in modo approssimativo e sommario, quale fosse il programma criminale dell’ipotizzata associazione a delinquere, quali i singoli reati posti in essere, quali le fattispecie criminose in concreto realizzate, che tipo di attività illecite fossero state commesse nell’ambito di associazioni massoniche ].

Testo massima n. 2

L’ordine di demolizione delle opere eseguite in violazione del vincolo paesaggistico, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, deve essere disposto a seguito della sentenza di «patteggiamento». L’applicazione della sanzione ripristinatoria non è, però, di ostacolo al dissequestro dell’opera assoggettanda a riduzione in pristino, non costituendo l’applicazione della detta sanzione condizione per il mantenimento del vincolo cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

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