Cass. pen. n. 2555 del 26 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il verbale di sopralluogo, nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche - quale è quella di una sede stradale occlusa considerata nella specie dai verbalizzanti - è un tipico atto per il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. b) c.p.p. Il concetto di irripetibilità si riferisce infatti all'impossibilità di attuare in sede dibattimentale quello stesso atto che la polizia giudiziaria ha a suo tempo compiuto. (Nella specie l'ispezione dei luoghi, atto previsto dagli artt. 244 e 246 c.p.p. tra i «mezzi di ricerca delle prove», che consiste nella verifica e descrizione dello stato dei luoghi attuate sul posto ed è strutturalmente diverso dal mezzo di prova costituito dalla testimonianza).