Cass. civ. n. 3559 del 18 ottobre 1976

Testo massima n. 1


La tipica remissione del debito, di cui all'art. 1236 c.c., è un negozio unilaterale recettizio, il cui effetto si verifica in conseguenza della sola comunicazione al debitore; l'accettazione del debitore ha, nella fattispecie, il semplice effetto di rendere irrevocabile il negozio. Una volta intervenuta, in difetto di accettazione, la remissione diviene definitiva ed irrevocabile col decorso del congruo termine, previsto nella norma citata per la dichiarazione del debitore di non volerne profittare. Per la validità della remissione del debito non è richiesto l'animus donandi del remittente.

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