Cass. civ. n. 1100 del 20 aprile 1974
Testo massima n. 1
La remissione di debito, pur non richiedendo formule sacramentali, deve consistere nella dichiarazione recettizia del creditore, comunicata al debitore, di rinunziare alla prestazione da questo dovutagli. Non può considerarsi valida remissione del debito degli interessi l'espressione «senza interessi» contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo riguardante il capitale, se il ricorso sia sottoscritto dal solo procuratore ad litem, che trae i suoi poteri da un separato mandato a compiere l'atto processuale e non a rinunziare parzialmente alla pretesa sostanziale.
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