Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1322 del 23 aprile 1969

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1322 del 23 aprile 1969

Testo massima n. 1

L’accordo remissorio diretto ad estinguere il debito verso pagamento da parte del debitore di una quota di esso si perfeziona col consenso manifestato dalle parti [ laddove la dichiarazione unilaterale di remissione si presume accettata soltanto se in congruo termine il debitore non dichiari di ricusarla ]. Pertanto, qualora sia concluso a mezzo di mandatario del creditore nessun effetto può attribuirsi alla successiva revoca del mandato anche se intervenuta prima dell’esecuzione [ consegna materiale dei titoli ] del negozio.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze