Cass. civ. n. 1322 del 23 aprile 1969

Testo massima n. 1


L'accordo remissorio diretto ad estinguere il debito verso pagamento da parte del debitore di una quota di esso si perfeziona col consenso manifestato dalle parti (laddove la dichiarazione unilaterale di remissione si presume accettata soltanto se in congruo termine il debitore non dichiari di ricusarla). Pertanto, qualora sia concluso a mezzo di mandatario del creditore nessun effetto può attribuirsi alla successiva revoca del mandato anche se intervenuta prima dell'esecuzione (consegna materiale dei titoli) del negozio.

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