14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1322 del 23 aprile 1969
Testo massima n. 1
L’accordo remissorio diretto ad estinguere il debito verso pagamento da parte del debitore di una quota di esso si perfeziona col consenso manifestato dalle parti [ laddove la dichiarazione unilaterale di remissione si presume accettata soltanto se in congruo termine il debitore non dichiari di ricusarla ]. Pertanto, qualora sia concluso a mezzo di mandatario del creditore nessun effetto può attribuirsi alla successiva revoca del mandato anche se intervenuta prima dell’esecuzione [ consegna materiale dei titoli ] del negozio.
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