Cass. pen. n. 2755 del 21 giugno 1995

Testo massima n. 1


In tema di liberazione anticipata (art. 54 dell'ordinamento penitenziario), fermo restando l'obbligo, per il giudice, di acquisire d'ufficio gli elementi di valutazione previsti dall'art. 678, comma 2, c.p.p., deve riconoscersi all'interessato, in applicazione dei principi generali in materia di diritto alla prova, la facoltà - e, al tempo stesso, l'onere - di allegare gli eventuali ulteriori elementi, diversi dalla mera regolarità della condotta, atti a dimostrare la partecipazione all'opera di rieducazione.

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