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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3377 del 28 marzo 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3377 del 28 marzo 1995

Testo massima n. 1

In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l’art. 30 T.U. di P.S. e l’art. 45, comma 1, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all’autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. [ Nella concreta fattispecie si trattava di detenzione di una sciabola e di un machete; affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto che la detenzione del machete, la cui naturale destinazione non è l’offesa alla persona, non costituisce reato, mentre la detenzione della sciabola integra gli estremi della contravvenzione disciplinata dall’art. 697 c.p. ].

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