14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3757 del 16 aprile 1996
Testo massima n. 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’imputazione, prevista dall’art. 429, comma 2, c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall’art. 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all’intervento dell’imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c ], bensì tra quelle relative previste dall’art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita – a pena di preclusione – subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti.
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