Cass. pen. n. 7555 del 26 luglio 1996
Testo massima n. 1
Il delitto di corruzione è reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che nel caso di plurime azioni corruttive con dazione di compenso, ricomprese nell'addebitato continuazione, il termine di precisazione iniziasse a decorrere dall'ultima corresponsione).
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