Cass. pen. n. 8508 del 18 settembre 1996
Testo massima n. 1
L'ostetrica che risulti abilitata ad esprimere la volontà dell'ente ospedaliero nella procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza — sia pure in ordine alle fasi preliminari di tale procedura e nell'ambito delle attribuzioni tipicamente inerenti alla sua professione — riveste la qualifica di pubblico ufficiale.