Cass. pen. n. 8508 del 18 settembre 1996

Testo massima n. 1


L'ostetrica che risulti abilitata ad esprimere la volontà dell'ente ospedaliero nella procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza — sia pure in ordine alle fasi preliminari di tale procedura e nell'ambito delle attribuzioni tipicamente inerenti alla sua professione — riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

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