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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 433 del 19 aprile 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 433 del 19 aprile 1997

Testo massima n. 1

In materia di reati fallimentari non sussiste alcuna pregiudizialità del giudizio sul rendiconto rispetto alla possibilità di procedere per il reato di peculato nei confronti del commissario liquidatore. La costatazione di prelievi operati dal liquidatore in assenza di corrispettive causali legittima perciò l’ipotesi di peculato a suo carico indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito delle procedure civilistiche di rendiconto.

Testo massima n. 1

L’attestazione notarile di autentica di una firma nella quale il notaio dichiari di conoscere di persona la persona presente è falsa se tale dichiarazione è basata esclusivamente sulla produzione al notaio del documento di identità e quindi questi deve rispondere del reato di falso ideologico.

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