Cass. pen. n. 11683 del 16 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l'art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all'art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi