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Art. 77 — Determinazione delle pene accessorie

Art. 77 — Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie [ 28 ] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 51526/2013

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall’art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici).

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Cass. pen. n. 11683/1997

Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l’art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all’art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due.

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Cass. pen. n. 3253/1986

È legittima la scissione del reato continuato ai soli effetti dell’applicazione di pene accessorie istituite in tempo intermedio ai fatti continuati. (Fattispecie in tema di pene accessorie per il reato di emissione di assegni a vuoto).

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