Art. 77 – Codice penale – Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie [28] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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