Cass. pen. n. 55 del 9 febbraio 1998

Testo massima n. 1


Anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall'art. 46 c.p.p. ed in particolare la notifica alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell'atto che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire.

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