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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4971 del 13 gennaio 1998

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4971 del 13 gennaio 1998

Testo massima n. 1

È inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale.

Testo massima n. 2

Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, non deve essere motivato in relazione all’esistenza del reato, ma alla sua astratta configurabilità e alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intende acquisire, e deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l’esistenza e la configurabilità del reato. Perciò, in una ipotesi di sequestro documentale, non è sufficiente, nel motivare la convalida del sequestro, il generico riferimento alla possibile rilevanza della documentazione acquisita qual prova dei rapporti tra l’indagato ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano

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