Cass. pen. n. 6 del 31 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto de quo nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario ricevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria).