Cass. pen. n. 46078 del 03 ottobre 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - Consultazione di scritti in aiuto alla memoria - Appunti redatti da appartenente alla polizia giudiziaria - Atti non confluiti nel fascicolo del pubblico ministero - Utilizzabilità - Condizioni.
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501