Cass. pen. n. 2485 del 25 febbraio 1999
Testo massima n. 1
L'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validità del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti, pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento comunque della finalità cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art. 183, lett. b), c.p.p.