Cass. civ. n. 4612 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese di sponsorizzazione - Regime ex art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2012 - Presunzione assoluta di inerenza e congruità - A favore di società sportive dilettantistiche - Condizioni - Deducibilità da parte dello sponsor.


In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14232 del 2017

Normativa correlata

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 8 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

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