Cass. pen. n. 46130 del 04 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Decreto di sequestro probatorio – Obbligo di motivazione – Necessità – Contenuto.


L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 52619 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 356
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

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