Cass. pen. n. 1294 del 6 aprile 2000
Testo massima n. 1
La rinunzia all'eredità da parte del colpevole, non può qualificarsi come atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 192 c.p., e non può quindi considerarsi inefficace rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.
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