Art. 192 – Codice penale – Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [c.c. 2901].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 42213/2021

La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato.

Cass. pen. n. 20646/2021

In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento.

Cass. pen. n. 1294/2000

La rinunzia all'eredità da parte del colpevole, non può qualificarsi come atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 192 c.p., e non può quindi considerarsi inefficace rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.

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