Cass. pen. n. 17906 del 15 aprile 2003

Testo massima n. 1


Anche dopo l'abrogazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 333 c.p. (abbandono individuale di pubblico ufficio, servizio o lavoro) attuata con L. 12 giugno 1990, n. 416, il delitto di interruzione di pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 340 c.p., può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che realizzi condotte che individualmente interrompano o comunque turbino il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la suddetta depenalizzazione è stata disposta nell'intento di dare un nuovo regolamento alle sole forme di sciopero collettivo nel pubblico servizio.

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