Cass. pen. n. 46209 del 03 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Truffa contrattuale nell'esecuzione del contratto - Silenzio maliziosamente serbato dall'agente su alcune circostanze - Idoneità ad integrare il raggiro - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.


In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.(Fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13411 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

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