Cass. civ. n. 15004 del 5 agosto 2004

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, ai fini dell'opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia, è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 48 del 1999, l'unica condizione richiesta dall'art. 25, legge n. 990 del 1969 - la cui ratio costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilità della sentenza di condanna all'impresa designata, è appunto che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e, conseguentemente, è irrilevante che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore, il quale, una volta che abbia ricevuto la succitata comunicazione, ha la facoltà di intervenire nel giudizio.

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