Cass. civ. n. 8080 del 31 marzo 2007

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall'art. 142 c.p.c. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI, e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l'inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l'altra causa.

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