Cass. pen. n. 25861 del 6 luglio 2010

Testo massima n. 1


La proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato scade con il deposito in cancelleria dell'elaborato nei termini fissati dal giudice, e non si protrae fino al momento dell'esame del perito nel contraddittorio delle parti.

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