Cass. civ. n. 5928 del 13 aprile 2012

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).

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