Cass. pen. n. 18351 del 22 aprile 2013
Testo massima n. 1
Non sussiste l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore di colui che abbia richiesto l'applicazione della pena concordata in appello, avendo egli in tal modo rinunziato al motivo di gravame inizialmente comune con altri coimputati al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena. (Nella specie la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza, per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi