Cass. civ. n. 2055 del 22 giugno 1972
Testo massima n. 1
Agli effetti della compensazione legale, la inesigibilità del credito per indeterminatezza del soggetto legittimato a richiederne il pagamento, viene meno retroattivamente dal momento in cui ex post si accerti la titolarità soggettiva di tale legittimazione.
Testo massima n. 2
Il sequestro giudiziale penale di un credito rende questo inesigibile fino al sopravvenire dell'ordine del giudice che ne consenta l'esazione ad un determinato soggetto.
Testo massima n. 3
Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine è, pertanto, applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.