Cass. civ. n. 2382 del 13 giugno 1975

Testo massima n. 1


Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. .

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