Cass. pen. n. 46381 del 17 ottobre 2023
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione - Computabilità del periodo di detenzione sofferto all'estero ex art. 33 legge n. 69 del 2005 - Condizioni - Ragioni.
In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 12
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.