Cass. pen. n. 1 del 7 luglio 1993

Testo massima n. 1


Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato. (Fattispecie in cui tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo, disposto dal pubblico ministero, di vari indagati, avevano proceduto ciascuno per proprio conto all'interrogatorio ed alla convalida del fermo di una parte degli indagati, emettendo, poi, nei confronti di costoro, in luogo di tre distinti provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE