Cass. pen. n. 46445 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria - Applicazione ai procedimenti pendenti - Definizione di pendenza dopo la sentenza di primo grado - Competenza - Giudice di appello - Ragioni.
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado determina, "ex se", la pendenza del giudizio dinanzi al giudice di appello, in quanto successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna non residua, in capo al giudice che l'ha emessa, alcuno spazio per provvedimenti ulteriori.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53