Cass. pen. n. 523 del 27 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In tema di fungibilità della pena con riferimento al reato continuato, il favor libertatis ne impone la scissione qualora la sua considerazione come reato unico comporti effetti sfavorevoli per l'imputato o il condannato, con la conseguenza che, se alcune delle violazioni siano state commesse prima dell'espiazione di pena senza titolo, la fungibilità ha luogo sull'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, qualora la parte di pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione per taluno dei reati satelliti non sia desumibile dalla sentenza irrevocabile, è compito del giudice dell'esecuzione determinarla, interpretando la decisione e rendendone espliciti i contenuti e i limiti, ovvero ricavando dagli atti gli elementi necessari non esplicitamente espressi in sentenza, ivi compreso il tempus commissi delicti e, in ogni caso, attenendosi al principio in dubio pro reo).