Art. 81 – Codice penale – Concorso formale. Reato continuato
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso , commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 21851/2025
In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 20993/2025
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva a seguito della presentazione dei motivi di appello.
Cass. civ. n. 19390/2025
Il riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione deve fondarsi sulla valutazione dei soli elementi accertati nelle sentenze irrevocabili, sicché non può riconoscersi alcun rilievo al contenuto ed alla motivazione di provvedimenti cautelari alle stesse sopravvenuti.
Cass. civ. n. 17175/2025
In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali.
Cass. civ. n. 12439/2025
La condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall'art. 570-bis cod. pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.
Cass. civ. n. 9612/2025
Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, cod. pen., sicché il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni.
Cass. civ. n. 9251/2025
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave.
Cass. civ. n. 9152/2025
Nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.
Cass. civ. n. 8872/2025
In tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto più grave sia stata determinata nel minino edittale e siano stati, altresì, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.
Cass. civ. n. 8349/2025
In caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui all' art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod.pen.
Cass. civ. n. 7663/2025
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, dànno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33971/2024
Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 26250/2024
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 25273/2024
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. civ. n. 24255/2024
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.
Cass. civ. n. 24052/2024
In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 20912/2024
In tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato-base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati-satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 20519/2024
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
Cass. civ. n. 17948/2024
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Cass. civ. n. 17842/2024
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 16153/2024
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 40678/2023
Integra la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. l'organizzazione di un pubblico spettacolo in violazione delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, nel caso in cui le stesse siano state recepite e trasfuse nella licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza.
Cass. civ. n. 16560/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.
Cass. civ. n. 15272/2022
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico, operante in una struttura sanitaria privata, che rediga il "foglio unico di terapia" omettendo l'indicazione di taluni farmaci e modificando i dosaggi relativi ad altri medicinali effettivamente somministrati al paziente, in quanto ha natura certificativa l'atto con cui il sanitario non si limita ad effettuare una scelta terapeutica o ad avallare le indicazioni terapeutiche di altri medici, ma ne dispone la concreta esecuzione da parte del personale della struttura in cui opera.
Cass. civ. n. 47666/2022
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati, di cui all'art. 481 cod. pen., la condotta di un professionista iscritto all'Albo che presenti all'Ufficio del catasto una dichiarazione attestante lo stato di fatto di un bene immobile con allegata planimetria riproducente falsamente lo stato dei luoghi, posto che tale attestazione, per la particolare competenza del soggetto da cui proviene e per i doveri deontologici su di esso gravanti, è destinata a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo all'Amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti.
Cass. civ. n. 37068/2022
Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
Cass. civ. n. 20525/2022
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 25030/2022
In tema di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio dell'unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.
Cass. civ. n. 37062/2022
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, all'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, la quale può essere disposta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma citata, tenga conto anche dei fatti avvinti in continuazione.
Cass. civ. n. 44428/2022
In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.
Cass. civ. n. 854/2022
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie rispetto ai quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l'inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite, da individuarsi con riferimento al reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze, svolto l'eventuale giudizio di bilanciamento.
Cass. civ. n. 30232/2021
In caso di dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, non è configurabile il reato di falsità ideologica in certificati, non potendosi tale dichiarazione qualificare come certificato, in mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca a tale atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato.
Cass. civ. n. 6348/2021
Integra il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura "ad litem".
Cass. civ. n. 2443/2021
In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.
Cass. civ. n. 42144/2021
Nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, l'aumento di pena per l'applicazione della continuazione deve riferirsi ad entrambe le sanzioni, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria.
Cass. civ. n. 44632/2021
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 287/2021
Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (nella specie, appropriazioni indebite connesse ad acquisti di beni sul portale "Subito.it", non seguiti dal pagamento dei corrispettivi), non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia.
Cass. civ. n. 36534/2021
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.
Cass. civ. n. 39986/2021
In tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave non osta al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti.
Cass. civ. n. 35630/2021
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché gli stessi non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta.
Cass. civ. n. 39076/2021
In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.
Cass. civ. n. 34525/2021
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.
Cass. civ. n. 6043/2021
Ai fini della procedibilità di un delitto commesso dallo straniero all'estero, la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, non potendo coesistere i due istituti della procedibilità nello Stato e dell'estradizione.
Cass. civ. n. 27988/2020
Il sequestro presso lo studio del difensore, sebbene indagato, di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, è possibile solo qualora essi costituiscano corpo del reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di conferma del sequestro probatorio presso lo studio del difensore, indagato per aver falsificato la sottoscrizione del cliente in calce all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, di tutta la documentazione relativa al procedimento penale al quale tale istanza si riferiva). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PORDENONE, 06/03/2020)
Cass. civ. n. 28847/2020
Integra il reato di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la condotta del medico che prescriva sul proprio ricettario personale (cd. "ricetta bianca") un farmaco senza accertare la sussistenza della specifica condizione patologica che ne giustifichi la somministrazione, in quanto, pur non essendo necessaria la esplicitazione della anamnesi e della diagnosi correlata alla prescrizione, tale ricetta ha natura attestativa del diritto dell'interessato alla prestazione farmacologica a cagione del suo stato di malattia. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 20/12/2019)
Cass. civ. n. 13708/2020
In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 15 ottobre del 2013, n. 119, che ha riassegnato la competenza al tribunale).
Cass. civ. n. 5896/2020
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
Cass. civ. n. 45451/2019
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nella parte in cui non prevede, fra i reati da depenalizzare, quello di cui all'art. 481 cod. pen., in relazione agli artt. 25 e 76 Cost., in quanto il criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 1 della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, ha inteso escludere dalle fattispecie da depenalizzare quelle ipotesi di falsità che non rispondono ad interessi meramente privati fra le quali è annoverabile il delitto in questione, ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto non sussiste alcuna disparità di trattamento, per la diversità delle situazioni oggetto di tutela, rispetto all'avvenuta depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen.
Cass. civ. n. 20270/2019
Integra il reato di cui all'art. 481 cod. pen. la falsificazione della sottoscrizione sui c.d. 'fogli di prescrizione interna' redatti da chi esercita un servizio medico ospedaliero dopo la visita dei pazienti e contenenti sia le diagnosi che le prescrizioni farmacologiche, atteso che essi, presupponendo un'attività diretta di accertamento da parte di chi li emette, hanno natura certificativa. (Conf. Sez. 5, n. 2659 del 1981, Rv. 152705).
Cass. civ. n. 28847/2019
Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.
Cass. civ. n. 22534/2019
I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche. (Conf. Sez. 1, n.7388/85, Rv. 170189).