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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7 del 4 maggio 2000

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7 del 4 maggio 2000

Testo massima n. 1

In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

Testo massima n. 2

Non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso del difensore [ c.d. atti “a sorpresa” perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p. ], né il pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti [ notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio ] di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all’atto, una volta che questo sia compito viene ad esaurirsi l’esigenza preclusiva connessa alla “sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l’obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell’informazione predetta, anche al fine di assicurare all’interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall’art. 366 c.p.p. [ Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell’informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative ].

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