Cass. civ. n. 2026 del 1 marzo 1994
Testo massima n. 1
L'art. 23 c.p.c. che stabilisce per le cause fra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e seguenti, c.c..