Cass. pen. n. 46482 del 27 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI PROVA - IN GENERE - Prova digitale - Messaggistica criptata - Segretezza delle modalità tecniche di decodifica - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni - Limiti - Anomalie tecniche - Accertamento giudiziario - Possibilità - Fattispecie.
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 15
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 89
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254
Costituzione art. 24