14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13940 del 21 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi, l’adibizione di un lavoratore a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell’organico, dimensionato senza tenere conto dell’aliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno dei dipendenti, non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 2103 c.c., ma copertura di posto [ vacante ] necessario per l’espletamento continuativo del servizio. [ Nella specie la sentenza impugnata era stata censurata dal ricorrente non solo per la violazione dell’art. 2103 c.c., ma anche per l’illogica interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa riferimento alla carenza di organico in materia di promozioni automatiche ].
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